Con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54, l’Istituto illustra la disciplina del Reddito di Libertà e fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande nel periodo transitorio e a regime, a seguito dell’entrata in vigore, dal 4 marzo 2025, del decreto 2 dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Il Reddito di Libertà è un contributo economico stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia ed è compatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno di Inclusione. Il decreto prevede un “regime transitorio” per la ripresentazione delle domande non accolte per insufficienza di budget. Le domande non accolte per insufficienza di budget possono essere ripresentate all’INPS dal 5 marzo al 18 aprile 2025 per il tramite dei Comuni, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo e hanno la priorità sulle nuove domande. Per la ripresentazione delle domande, i Comuni devono accedere al servizio online raggiungibile digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. In tale sezione, il Comune può visualizzare le domande presentate per il Reddito di Libertà e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle utilizzando l’apposita funzione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura. I Comuni rilasciano all’interessata la copia della domanda ritrasmessa, che riporta nel campo “N. domanda”, il numero domanda indicato dal Comune, la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria. Concluso il periodo relativo al regime transitorio dal 5 marzo al 18 aprile 2025, a decorrere dalla data di disponibilità del servizio comunicata dall’Istituto con specifico messaggio, le donne in possesso dei requisiti possono presentare, per il tramite dei Comuni di riferimento, le domande a valere sulle risorse finanziarie per il 2025 utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54.

Reddito di Libertà: indicazioni per presentare la domanda

Last Updated: Marzo 6, 2025By

Con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54, l’Istituto illustra la disciplina del Reddito di Libertà e fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande nel periodo transitorio e a regime, a seguito dell’entrata in vigore, dal 4 marzo 2025, del decreto 2 dicembre 2024 del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Il Reddito di Libertà è un contributo economico stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia ed è compatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno di Inclusione.

Il decreto prevede un “regime transitorio” per la ripresentazione delle domande non accolte per insufficienza di budget.

Le domande non accolte per insufficienza di budget possono essere ripresentate all’INPS dal 5 marzo al 18 aprile 2025 per il tramite dei Comuni, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo e hanno la priorità sulle nuove domande.

Per la ripresentazione delle domande, i Comuni devono accedere al servizio online raggiungibile digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

In tale sezione, il Comune può visualizzare le domande presentate per il Reddito di Libertà e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle utilizzando l’apposita funzione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura.

I Comuni rilasciano all’interessata la copia della domanda ritrasmessa, che riporta nel campo “N. domanda”, il numero domanda indicato dal Comune, la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.

Concluso il periodo relativo al regime transitorio dal 5 marzo al 18 aprile 2025, a decorrere dalla data di disponibilità del servizio comunicata dall’Istituto con specifico messaggio, le donne in possesso dei requisiti possono presentare, per il tramite dei Comuni di riferimento, le domande a valere sulle risorse finanziarie per il 2025 utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54.